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Articoli e Pubblicazioni MANUALI

  Applicazione del codice della strada in aree private, nonché del conseguente potere di accertamento delle infrazioni  da parte degli organi accertatori.

 

L’art. 2 del Codice della Strada, relativo alla definizione e classificazione delle strade definisce la "strada" l'area ad uso pubblico o privato destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" e nell’ ambito di applicazione del citato codice è delimitato non tanto dalla strada pubblica quanto dalla strada ad uso pubblico.

L’ uso pubblico di una determinata area appartenente ad un privato (si pensi  ai parcheggi dei centri commerciali, degli ospedali o delle aree condominiali), comporta il rispetto delle normative vigenti in materia di circolazione stradale.

L’art. 3 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico, emanato in attuazione dell’art. 122, comma 1°, del D.Lgs n. 209/2005, precisa che tutte le aree di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico, sono da considerarsi equiparate alle strade ad uso pubblico.

 Giurisprudenza:

Sentenza  n. 7671 del 29.09.1983 .

Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto (e non anche costitutiva) del tutto corrispondente all’uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo”.

 

Sentenza n. 646 del 16.1.1979

 i giudici della Suprema Corte hanno affermato che: “L’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale sussiste sia che questa si svolga su area pubblica sia che si svolga su area privata”.

 

Quindi per poter considerare assoggettata ad uso pubblico una strada privata è necessario, pertanto, che la stessa sia oggettivamente idonea all’attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione , o per raggiungere edifici di privata abitazione, ed un operatore preposto al controllo,  valutate le condizioni che in tale area il requisito del pubblico passaggio sia attuabile, adotta tutte le sanzioni vigenti da codice della strada e dal suo regolamento in caso di inosservanza.

Per completezza, è necessario ricordare che la regolamentazione della circolazione sulle strade soggette ad uso pubblico compete al proprietario ai sensi dell'art.37 C.d.S., anche l'apposizione e la manutenzione della segnaletica, che deve seere conforme alle caratteristiche stabilite dal regolamento di esecuzione del C.d.S. Sarà pertanto onere della Polizia Locale, in siffatti casi, riferire i fatti all'autorità giudiziaria adottando le iniziative necessarie proprie dell'attività di polizia giudiziaria, ivi compreso, se ritenuto che ne ricorrano i presupporti, il sequestro del segnale con contestuale occultamento.

 

Cristiano Gonnella

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24 GENNAIO 2016

Uso dei dispositivi supplementari di allarme.

Riflessioni da autista di veicoli di soccorso e da utente della strada.

 

 

Con questo mio articolo, vorrei spiegare a tutti quelli che lo leggeranno, cosa vuol’dire guidare in emergenza.

In generale, essere in emergenza per i soccorritori di ogni ordine e grado, significa intervenire per riportare alla normalità un evento che per varie cause sta diventando critico per le persone, gli animali ed i beni privati e comuni, i soccorritori ricevendo la richiesta di soccorso prima la identificano, la elaborano e la geolocalizzano e poi passano tutti i dati all’ unità operativa più adatta allo scopo, e questo è il prezioso lavoro delle sale operative di tutti i numeri di emergenza che rimangono sempre in contatto con i propri operatori e con la persona che ha bisogno di aiuto fino alla chiusura dell’intervento.

Durante questo delicato lavoro sopradescritto, l’autista ricopre un ruolo fondamentale per portare a compimento in modo positivo la missione assegnata all’unita di soccorso. Durante il percorso tutti dipendono da lui e quindi è uno specialista, che con le sue conoscenze geografiche, del codice della strada, del veicolo che conduce e di tutti gli strumenti atti alla navigazione satellitare, riesce a raggiungere il luogo assegnato in tempi che non devono essere causa di danni maggiori per il richiedente.

Detta così sembra una passeggiata !!

Chi ha le mani sul volante in pochi secondi oltre a tutti i normali compiti di conduzione racchiusi nell’ art. 177 del codice della strada deve valutare insieme al responsabile delle operazioni di soccorso la gravità dell’ evento e condurre il veicolo assegnato con prudenza e diligenza nei tempi sopra descritti.

Per qualsiasi organo giudicante la  prudenza significa scrupolosità ed attenzione massima, invece per diligenza si intende usare moderazione in modo da evitare ulteriori danni, quindi l’autista deve mediare ( e non è facile) tra la gravità assegnata e la prudenza e diligenza per essere sempre in regola prima con se stessi e subito dopo con la legge che come dice il detto non ammette errori.

Infatti la giurisprudenza è piena di sentenze di questo tipo che ha volte da ragione all’ autista soccorritore, ma purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi ne prende il torto o una buona percentuale, ed inoltre in intervento tra colleghi siamo tutti molto affiatati ma se succede qualcosa di grave e qualcuno dell’equipaggio si ferisce  in maniera invalidante o peggio, i familiari non sanno cosa significa avere spirito di corpo (preciso che non è una critica) e quindi elaborato l’evento ed appena si trova un po di lucidità ci si affida ad un legale che inizia a vedere quello che è successo, e se qualche conto non torna il legale si affida all’ autorità giudiziaria che svolge tutte le indagini avvalendosi degli organi preposti ed alla fine sentenzia, e quando la corte emette un verdetto dentro c’è racchiuso il codice della strada, il codice civile, il codice penale, i regolamenti di servizio, e le procedure operative.

Attenzione quindi che tra tutte queste norme e sono una moltitutine, anche il più bravo tra i bravi qualcosa ha sbagliato.

L’unico articolo che viene in aiuto ai soccorritori  è l’art. 54 del codice penale:

L'articolo 54 del codice penale nel disciplinare la scriminante dello stato di necessità, esclude la punibilità di chi abbia "commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".


Fonte:
Lo stato di necessità. Art. 54 del codice penale

Faccio un esempio pratico e di mia fantasia:

Intervento di soccorso a persona che non risponde a casa ed i familiari temono per vari motivi atti autolesionisti.

Gli enti interessati come da procedure operative sono Vigili del Fuoco, forze dell’ ordine, 118 con medico, e giunti sul posto l’unico accesso per raggiungere l’abitazione in tempi celeri è quella di entrare da una finestra in posizione comoda e sicura per gli operatori ma in proprietà privata.

Senza indugio i Vigili del Fuoco aprono un varco nella recinzione di rete metallica e tutti entrano nella proprietà privata (reato più danni), i Vigili del Fuoco piazzano una scala ed entrano in casa e chiedono subito al medico ed all’equipe di salire  perché non c’è tempo di tentare di aprire la porta chiusa a chiave  e le chiavi ad una ricerca molto veloce non si trovano. Il medico ed assistenti salgono seguiti dalle forze dell’ ordine che preserveranno tutte le prove per le indagini (da regolamento VV.F solo gli stessi operatori possono usare la scala quindi altra regola effranta) poi dentro l’abitazione tutti fanno il proprio lavoro, 118 si occupa della persona, i Vigili del Fuoco aprono nel frattempo la porta per rendere agevole il trasporto della persona e le forze dell’ordine identificano, prendono informazioni si occupano dei parenti che non ostacolino i soccorsi ecc ecc, insomma ogni uno fa la sua parte con molta professionalità, la persona viene caricata sull’ ambulanza e via di corsa verso il pronto soccorso più adatto al caso, mentre gli altri enti rimangono sul posto a completare le loro procedure.

Durante il tragitto verso il pronto soccorso l’ambulanza ha un avaria all’ impianto elettrico del veicolo ma i servizi funzionano sono senza luci, sirena e clacson, l’autista e il responsabile delle operazioni di soccorso che in quel momento è il medico decidono che non si può aspettare un'altra ambulanza e di continuare ugualmente la marcia in maniera spedita e con le prudenze del caso, ( quindi passano con semafori rossi, eccedono i limiti di velocità ecc, effrazione art.177 ecc codice della strada).

Intervento concluso per tutti in modo risolutivo ed hanno tutti contribuito a salvare una vita.

Visto quante regole sono state violate !!!

…………………..  sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo ……. E qui, in coscienza di tutto il personale intervenuto, ci siamo dentro sicuro ed in cuor loro sperano anche che se dovesse intervenire un organo giudicante, tenga in considerazione l’art. 54 che tutti i responsabili degli intervenuti debbono scrivere (consiglio) sul proprio verbale di intervento, anche il 118 !!

Intanto hanno salvato una vita senza grandi danni o regole saltate …………. per le sculacciate eventuali ci si penserà a tempo debito.

Adesso valutiamo in generale i comportamenti degli utenti della strada che si trovano ad incrociare un veicolo in soccorso.

Purtroppo ormai da anni, gli automobilisti( escudo tutti i professionisti del settore) sono molto distratti alla guida, soprattutto nei centri abitati dove si guida per abitudine e dove le esigenze personali prevalgono su tutto con arroganza, lo spirito di altruismo e di orgoglio che si provava nel guidare nell’Italia dei primi del 900 sembra ormai fantascienza, e pensare, che non è passato tanto tempo da quando la mobilità  su veicoli privati è diventato un uso di massa !.

Quindi appurata “l’anarchia stradale”  dei nostri tempi, come possono fare gli autisti del soccorso a semplificarsi di molto la vita ?.

Secondo la mia opinione, basta rieducare la massa con il corretto uso dei dispositivi di allarme da parte degli operatori, evitando di usare i lampeggianti blu durante una guida normale, è bruttissimo vedere un veicolo di soccorso con tutte le luci accese fermo ad un semaforo od in coda in fila nel traffico, così facendo ci diamo la zappa sui piedi !. Dobbiamo invece rimettere in testa alla gente che quando si vede una luce blu che lampeggia da lontano essa è associata alla sirena è quindi all’emergenza che comporta manovre decise e spedite per i soccorritori e l’agevolazione al passaggio per gli utenti della strada.

Adottando quanto sopra scritto tra qualche anno si vedranno degli ottimi risultati che semplificheranno la vita a chi la vita la mette a disposizione del bene e alla tutela comune.

 

Cristiano Gonnella

Vigile del fuoco

http://compendioautista.xoom.it/     

 

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